La Corte dei Conti della Sicilia, con delibera n. 61/2021, si è occupata del tema delle reali possibilità dei Comuni, in base alla corretta applicazione dell’articolo 33 del Dl 34/2019.
I nuovi parametri assunzionali valgono esclusivamente per i Comuni, i quali, come noto, vengono classificati in tre diverse situazioni: enti virtuosi con un basso rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, enti “di mezzo” con un medio rapporto ed enti non virtuosi con un’alta percentuale dell’indicatore.
La Corte ha esaminato il caso degli enti non virtuosi, vale a dire quelli che hanno un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti dubbia esigibilità superiore ai valori soglia stabiliti in base alle fasce demografiche di appartenenza.
Per i Comuni non virtuosi è previsto l’obbligo di rientrare nei limiti del valore soglia più alto entro il 2025 pena l’abbassamento del turn over al 30%.
L’articolo 6, comma 1, del decreto attuativo impone agli enti con elevata incidenza di spese di personale di adottare ‘un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell’anno 2025 del predetto valore soglia.
Ciò comporta che la previsione di assunzioni è da ritenersi consentita solo nella misura in cui sia assicurato l’assolvimento dell’obbligo di graduale rientro annuale prescritto dalla norma.
Corte dei Conti della Sicilia, delibera n. 61/2021