In base all’articolo 107, secondo comma, del Dl 18/2020, dopo le modifiche del DL 34/2020, è stata prorogata la scadenza per l’approvazione del Documento unico di programmazione (o della nota di aggiornamento) e del bilancio di previsione 2020/22 a fine settembre.
Un’eccezione è per i Comuni in deficit imputabile a caratteristiche socio-economiche della collettività e territorio e non a patologie organizzative, per i quali la scadenza è fissata al 31 ottobre 2020 (articolo 53, settimo comma del Dl 104/2020).
Anche gli enti che avevano già approvato il bilancio possono sfruttare la data del 30 settembre per effettuare le modifiche per l’anno 2020, adottando le necessarie variazioni al documento di programmazione in corso.
Possono essere modificate le aliquote e le tariffe dei tributi locali, esclusa l’imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, da deliberare entro il 31 marzo di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate le tariffe vigenti.
Articolo 107
Anche gli enti che avevano già approvato il bilancio possono sfruttare la data del 30 settembre per effettuare le modifiche per l’anno 2020, adottando le necessarie variazioni al documento di programmazione in corso.
Possono essere modificate le aliquote e le tariffe dei tributi locali, esclusa l’imposta sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, da deliberare entro il 31 marzo di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate le tariffe vigenti.
Articolo 107