Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti la rassegna delle norme, specie l’art. 51 TUEL e l’art. 1 della L. n. 182/1991, rivela che la data delle elezioni e la data della scadenza del mandato vanno tenute ben distinte. In particolare, nel caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, il dies a quo è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data della prima elezione.
Con riguardo allo spostamento della data delle elezioni stabilito dalle disposizioni emergenziali del 2020, la Corte ha sottolineato che essa ha “spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato. In tal modo, si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del D.L. n. 293/1991.