Responsabilità erariale per il dirigente inerte nell’attivare tempestivamente i previsti rimedi per il recupero dei crediti vantati dall’ente nei confronti della concessionaria inadempiente, impedendo, da un lato di limitare i danni subiti dal Comune e, dall’altro, di recuperare, sia pure parzialmente, i crediti vantati.
Lo si riscontra nella sentenza n. 30/2024 della Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Marche. la Procura aveva chiamato a rispondere, in via sussidiaria, il funzionario comunale contestando profili di colpa grave, consistiti nell’estrema superficialità, nell’inescusabile negligenza e nella notevole imperizia, palesate nell’affrontare la situazione verificatasi e nell’attivare i previsti rimedi, che non potevano non essere conosciuti in ragione dell’incarico ricoperto, circostanze che avevano impedito di recuperare, sia pure parzialmente, i crediti vantati dal Comune o, quantomeno, di limitare l’entità del danno da esso subito a causa degli illeciti comportamenti della società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi di pertinenza dell’ente locale, poi fallita.
In particolare, il dirigente, oltre a consentire le proroghe della concessione, nonostante si fossero manifestati i gravi e reiterati inadempimenti, non aveva neppure concretamente chiesto e ottenuto, in occasione di ciascuna proroga, la prestazione da parte della concessionaria di adeguata garanzia. Inoltre, non aveva proposto tempestive azioni giudiziali a tutela dei crediti dell’ente e non aveva effettuato le dovute segnalazioni agli organi competenti e alla Procura della Corte dei conti.