La ricorrente agisce in quanto titolare di una concessione demaniale marittima relativa ad uno specchio acqueo di mq. 6.000 all’interno del porticciolo del comune di X, concessione rilasciata per mantenere tre pontili galleggianti ed una passerella a banchina di mt. 200 ad uso ormeggio di imbarcazioni da diporto dei soci del circolo.
Con delibera di Giunta comunale n. 9 del 5 febbraio 2021, il Comune di Rio, dopo aver rappresentato le incertezze interpretative ed operative in quel momento esistenti nel settore delle concessioni demaniali marittime – per via dell’esistenza dell’orientamento giurisprudenziale che allora si andava consolidando, a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 14 luglio 2016 (C-458/14 e C-67/15, Promoimpresa), in base al quale l’applicazione dell’art. 12 della Dir. 2006/123/CE alle concessioni demaniali marittime doveva prevalere sul diritto interno contrastante e in particolare sulle proroghe ex lege di cui all’art. 1, commi 682 e 683 della legge 145 del 2018.