La parte appellante reitera la doglianza secondo cui il giudizio di non idoneità riportato nelle tre prove scritte sarebbe illegittimo, perché non consentirebbe di ripercorrere il processo logico argomentativo seguito dalla commissione nella valutazione degli elaborati, pregiudicando altresì l’esperibilità di una valida azione difensiva. L’appellante censura la motivazione del Tar sul punto, sostenendo che la giurisprudenza sulla questione non sarebbe consolidata.
La censura è infondata. Infatti, in tema di adeguatezza della motivazione riferita a quella peculiare categoria di atti amministrativi rappresentati dai giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, è sufficiente l’attribuzione del voto numerico o, come nella specie, la declaratoria della non idoneità, qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, di glosse, annotazione e segni grafici.