ILLECITI DISCIPLINARI NEL PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO

CONCORSO RISERVATO – IL DOCENTE PRECARIO VA RISARCITO ANCHE SE STABILIZZATO

Scatta il risarcimento per il docente precario stabilizzato una volta vinto il concorso riservato ai dipendenti già assunti a termine. La reiterazione abusiva dei contratti a temine, in questo caso, offre solo una chance di assunzione. Non vi è dunque una stretta correlazione tra la stabilizzazione e la condotta abusiva. Lo chiarisce la sentenza depositata il 15 dicembre 2023 della sezione lavoro della Cassazione.

Accolto il ricorso della lavoratrice che aveva svolto servizio come operatore servizi prima infanzia a tempo determinato alle dipendenze del Comune in forza di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato fino alla stabilizzazione all’esito di un concorso indetto, con una riserva di posti del 40 per cento a favore del personale precario con maturata anzianità nel profilo di almeno tre anni, alle cui graduatorie di idoneità il Comune aveva continuato ad attingere.

La procedura concorsuale per l’immissione in ruolo riservati, interamente o per una quota di assunzioni, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine, infatti, non ha valenza riparatoria in quanto l’assunzione non è in relazione immediata e diretta con l’abuso ma è l’effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente. In questo caso la reiterazione del contratto a termine opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una semplice chance di assunzione.

Pertanto, nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente.

Quindi la stabilizzazione deve avvenire nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine.

(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 35145 del 15 dicembre 2023)

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