Il Consiglio di Stato, con sentenza n.70/2020 si è pronunciato in ordine alla richiesta di riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria in materia di appalti.
In particolare, nell’ambito di una gara, la società esclusa dall’appalto impugna la determinazione di revoca dell’aggiudicazione ex art. 80 comma 5 d.lgs. n. 50 del 2016 per dichiarazioni non veritiere.
I Giudici del Consiglio di Stato, in merito, richiamano il principio per cui qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all’esercizio dell’attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere con il processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull’accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili.
La valutazione circa la sussistenza dei gravi illeciti professionali rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara è infatti interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, chiamata ad analizzare in concreto l’incidenza dei singoli fatti indicati dall’operatore economico: a tal fine, la stessa deve essere posta nella condizione di conoscere tutti i comportamenti astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, che devono essere pertanto indicati in sede di dichiarazione.
In conclusione, i Giudici affermano che la mancata indicazione delle condanne, anche se risalenti indietro nel tempo, comporta causa di esclusione, in quanto, la stazione appaltante si trova nell’impossibilità di valutare consapevolmente l’affidabilità del concorrente.
CDS, SENTENZA N.70/2020