Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sentenza n.153/2020 si è pronunciato in ordine alla richiesta di annullamento della determinazione del Comune concernente l’aggiudicazione di un servizio. La ricorrente lamenta l’errato affidamento dei servizi in subappalto da parte della società aggiudicatrice.
I giudici, richiamano l’art 105. del codice degli appalti, in base ala quale per aversi subappalto occorre che sussistano, cumulativamente, le seguenti due condizioni:
1) che l’importo della prestazione sia singolarmente superiore al 2% dell’importo del contratto o sia di importo superiore ad € 100.000;
2) che l’incidenza del costo della manodopera e del personale – per attività ovunque espletate – sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare.
La ricorrente lamenta che l’incidenza del costo della manodopera sarebbe superiore al 50% del rispettivo valore. Secondo la giurisprudenza, le due condizioni di cui all’art. 105, comma 2 devono sussistere non alternativamente, ma cumulativamente.
In conclusione, i Giudici, hanno affermato l’impossibilità dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 105, comma 2, quando il valore della manodopera prevista per una certa attività superi la soglia del 50%. Tuttavia, questo non significa per nulla che detta attività possa essere affidata in subappalto, in quanto affinché ciò avvenga occorre l’ulteriore e cumulativa condizione che l’attività abbia un valore superiore al 2% dell’importo dell’appalto o sia di importo superiore ad € 100.000.
TAR VENETO, SENTENZA N.153/2020