Una stazione appaltante può procedere ad acquisti autonomi, senza necessariamente ricorrere a convenzione Consip, quando questo sia economicamente conveniente in termini qualitativi e quantitativi.
In deroga all’obbligo generale di avvalersi delle convenzioni quadro, si può quindi arrivare alla conclusione di un contratto che consenta una riduzione dei costi, tramite autonome procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi anziché attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione di Consip. Questo escludendo che possano applicarsi le sanzioni previste dalla normativa e relative alla nullità del contratto, all’ipotesi di illecito disciplinare e alla responsabilità amministrativa (articolo 1 del decreto legge n. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”).