Il Tar Abruzzo accoglie il ricorso del Consorzio stabile avverso il disciplinare di gara per un appalto del servizio di pulizie, confermando quel filone giurisprudenziale secondo cui è legittimo il cumulo alla rinfusa, al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione.
Deve essere annullato l’articolo del disciplinare di gara nella parte in cui richiede ai consorzi stabili e alle imprese consorziate di essere in possesso in proprio dei requisiti di partecipazione alla gara ed esclude la possibilità per i consorzi di spendere i requisiti posseduti dalle consorziate e per queste di cumulare i requisiti posseduti da ciascuna, ai fini del raggiungimento per sommatoria dei requisiti richiesti dalla legge di gara.
Il disciplinare prescrive, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta e in dichiarata applicazione dell’art. 47 d.lgs n. 50/2016, che il requisito dell’iscrizione nella fascia di classificazione richiesta ex d.m. n. 274/1997 debba essere posseduto sia dal consorzio che dalle imprese consorziate.