Il lavoro offre una lettura coordinata delle previsioni che il d.lgs. 175/2016 detta in materia di crisi con quelle della disciplina generale oggi rinvenibile nel d.lgs. 14/2019, mirando a ricostruire un quadro comune.
Constatato il rapporto di specie a genere che lega Testo unico e Codice della crisi, e assodato di
conseguenza che gli elementi non disciplinati dal primo devono essere ricavati dal secondo, si perviene – estendendo alle società del Testo unico la nozione di crisi oggi definita dall’art. 2, co. 1, lett. a) del d.lgs. 14/2019 – alla conclusione per cui nelle società a controllo pubblico (destinatarie della disciplina speciale di cui agli artt. 6, co. 2 e 14, co. 2 e ss. del Testo unico) il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale è suscettibile di integrare quell’assetto adeguato che oggi l’art. 2086 cod. civ. richiede per tutte le società.
Il Programma prescritto dall’art. 6, co. 2 del Testo unico, quindi, è lo strumento organizzativo con il quale la società a controllo pubblico struttura e regola il monitoraggio del rischio di crisi (vale a dire la probabilità che la società venga a trovarsi nello stato così definito dal Codice della crisi), a partire dalla matrice comune ricostruita alla luce dell’art. 3, co. 3 e 4 del Codice della crisi, e salva l’opportunità (la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità dell’organo amministrativo) di introdurre elementi di “specificità” alla luce delle peculiarità della singola realtà societaria.