Competono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale di cui all’articolo 20, comma 1, del Dlgs 75/2017 (procedura “diretta”), dovendo intendersi per controversie relative all’assunzione del personale (articolo 63 del Dlgs 165/2001) anche quelle per le quali non sia prevista alcuna procedura concorsuale, bensì esclusivamente un percorso per l’assunzione che riguardi dipendenti già reclutati a tempo determinato mediante procedure concorsuali, nell’ambito del quale la pubblica amministrazione, attualizzata la programmazione del fabbisogno nei limiti dei vincoli di spesa pubblica, ed esercitata la facoltà di far luogo alla stabilizzazione, debba soltanto verificare la sussistenza dei requisiti predeterminati dalla legge senza, quindi, esercitare alcun pubblico potere.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione proprio con riferimento alle procedure di stabilizzazione, il termine “concorsuale” va inteso in senso restrittivo, dovendo identificarsi la procedura concorsuale esclusivamente in quella caratterizzata dall’emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito, la cui approvazione, individuando i vincitori, rappresenta l’atto terminale del procedimento preordinato alla selezione dei soggetti idonei.
Sicché, non concretano procedure concorsuali le assunzioni in esito a procedimenti di diverso tipo, quali assunzioni dirette, procedure di mera verifica di idoneità dei soggetti da assumere, in quanto titolari di riserva o iscritti in apposita lista, giacché il possesso dei requisiti e l’idoneità si valutano in termini assoluti, senza originare una graduatoria di merito.