Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con sentenza n. 61/2020 si è pronunciato in ordine alla richiesta di annullamento del bando di gara per l’affidamento di un servizio. In merito al ricorso presentato, occorre effettuare una premessa sulla natura e agli effetti delle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di committenza in materia sanitaria, introdotte al fine di conseguire significativi risparmi della spesa sanitaria mediante l’aggregazione degli acquisti a livello regionale.
I Giudici, osservano che tutti gli enti appartenenti al servizio sanitario nazionale hanno l’obbligo di approvvigionarsi, per i servizi e le forniture ricadenti nelle categorie merceologiche dell’ambito sanitario ed entro i limiti di spesa prefissati, mediante il ricorso alle centrali di committenza. Tale regola può essere derogata, con conseguente riespansione della discrezionalità degli enti appartenenti al servizio sanitario, solo in presenza di determinate caratteristiche sostanziali dei beni e dei servizi nonché, considerata la rilevanza dell’incidenza della regola sulla spesa pubblica, dietro espressa e motivata autorizzazione dell’organo amministrativo apicale.
TAR PIEMONTE, SENTENZA N.61/2020
La Fondazione Logos PA in collaborazione con Liquidlaw, il 6 marzo p.v. organizza un corso di aggiornamento in materia di privacy, rivolto al personale sanitario sia pubblico che privato. Il Corso affronterà le evoluzioni normative in materia di trattamento dei dati personali sanitari e analizzerà da un punto di vista operativo i maggiori impatti da esso derivanti.
Per maggiori informazioni scrivere a info@logospa.it oppure telefonare al numero 06/32110514.