SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA - AFFIDAMENTO SERVIZI

CORTE DEI CONTI – L’AFFIDAMENTO IN HOUSE DI SERVIZI GENERALI RIMANE UN’ECCEZIONE

La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la deliberazione n. 219/2024, ha ribadito che l’affidamento in house di servizi generali, come i servizi cimiteriali, costituisce una fattispecie eccezionale e non può essere utilizzato come regola generale, soprattutto in caso di fallimento di una società partecipata.

In risposta a un comune in dissesto, la Corte ha chiarito che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 vieta la costituzione o l’acquisizione di nuove società in house per gestire servizi simili a quelli della società fallita, anche nel caso in cui l’affidamento avvenga tramite concessione con rischio economico a carico della società partecipata.

L’ipotesi di affidamento in concessione, dove la società in house si assume i rischi economici della gestione, non supera il divieto di legge. Questo perché, anche con il rischio trasferito, il comune rimarrebbe esposto a conseguenze negative, trattandosi comunque di una società partecipata.

Il timore espresso dal comune che il ricorso al mercato possa portare a esiti incerti non è ritenuto rilevante dalla Corte, che sottolinea la necessità di rispettare i vincoli normativi, favorendo la concorrenza e l’evidenza pubblica.

La Corte dei Conti ricorda che il ricorso all’affidamento in house è una soluzione eccezionale, derogatoria rispetto ai principi di concorrenza e trasparenza, che richiede una istruttoria rigorosa e una motivazione specifica. Non è sufficiente, conclude la Corte, motivare genericamente con il rischio di esiti incerti sul mercato.

Febbraio 2025

lunedìmartedìmercoledìgiovedìvenerdìsabatodomenica
27 Gennaio 2025
28 Gennaio 2025
29 Gennaio 2025
30 Gennaio 2025
31 Gennaio 2025
1 Febbraio 2025
2 Febbraio 2025
3 Febbraio 2025
4 Febbraio 2025
5 Febbraio 2025
6 Febbraio 2025
7 Febbraio 2025
8 Febbraio 2025
9 Febbraio 2025
10 Febbraio 2025
11 Febbraio 2025
12 Febbraio 2025
13 Febbraio 2025
14 Febbraio 2025
15 Febbraio 2025
16 Febbraio 2025
17 Febbraio 2025
18 Febbraio 2025
19 Febbraio 2025
20 Febbraio 2025
21 Febbraio 2025
22 Febbraio 2025
23 Febbraio 2025
24 Febbraio 2025
25 Febbraio 2025
26 Febbraio 2025
27 Febbraio 2025
28 Febbraio 2025
1 Marzo 2025
2 Marzo 2025