La Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, con la deliberazione n. 219/2024, ha ribadito che l’affidamento in house di servizi generali, come i servizi cimiteriali, costituisce una fattispecie eccezionale e non può essere utilizzato come regola generale, soprattutto in caso di fallimento di una società partecipata.
In risposta a un comune in dissesto, la Corte ha chiarito che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 vieta la costituzione o l’acquisizione di nuove società in house per gestire servizi simili a quelli della società fallita, anche nel caso in cui l’affidamento avvenga tramite concessione con rischio economico a carico della società partecipata.
L’ipotesi di affidamento in concessione, dove la società in house si assume i rischi economici della gestione, non supera il divieto di legge. Questo perché, anche con il rischio trasferito, il comune rimarrebbe esposto a conseguenze negative, trattandosi comunque di una società partecipata.
Il timore espresso dal comune che il ricorso al mercato possa portare a esiti incerti non è ritenuto rilevante dalla Corte, che sottolinea la necessità di rispettare i vincoli normativi, favorendo la concorrenza e l’evidenza pubblica.
La Corte dei Conti ricorda che il ricorso all’affidamento in house è una soluzione eccezionale, derogatoria rispetto ai principi di concorrenza e trasparenza, che richiede una istruttoria rigorosa e una motivazione specifica. Non è sufficiente, conclude la Corte, motivare genericamente con il rischio di esiti incerti sul mercato.