La Corte di Giustizia Europea Sez.I X,con ordinanza 6/2/2020 n. da C-89/19 a C-91/19, si è espressa in ordine ad una questione pregiudiziale rimessa dal Consiglio di Stato circa la oerenza dei vincoli all’affidamento in house c.d. frazionato o pluripartecipato, imposti dalla normativa italiana, rispetto all’art. 12, par. 3 della direttiva n. 2014/24/U.
In particolare, il CDS, rimanda le questioni di compatibilità con la Direttiva delle norme italiane che prevedono la dimostrazione dei vantaggi dell’affidamento in house, nonché delle norme sul vincolo del perseguimento delle proprie finalità istituzionali delle partecipazioni e del controllo analogo congiunto in caso di affidamento in house a società pluripartecipata.
I Giudici europei osservano che non osta alla normativa nazionale la possibilità di imporre la dimostrazione, da parte della P.A., dei vantaggi per la collettività specificamente connessi al ricorso all’operazione di affidamento in house interna.
Circa la partecipazione al capitale di una società in house pluripartecipata, i Giudici riconoscono che non osta alla normativa dello Stato membro impedire alle amministrazioni aggiudicatrici di acquisire partecipazioni al capitale di un ente partecipato da altre amministrazioni aggiudicatrici se tali partecipazioni non sono idonee a garantire il c.d. controllo analogo congiunto immediato; escludendo così la possibilità di condizionarlo ad un successivo affidamento in house.
CGE ordinanza 6/2/2020 n. da C-89/19 a C-91/19
ANCI, COMUNICATO, 26 MARZO 2020