Il decreto-legge 61/2023 finalizzato a fornire un supporto istituzionale ai territori dell’Emilia-Romagna colpiti dalle alluvioni rischia di rimandare, ancora una volta, la conclusione delle procedure concorsuali.
Al centro dell’attenzione è l’articolo 4, comma 1, che sospende i termini relativi ai procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente, inclusi quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali.
La norma prevede infatti che «per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1, sono sospesi tutti i termini ivi inclusi quelli relativi ai termini per la presentazione della domanda di partecipazione a procedure concorsuali».
La disposizione non si riferisce ai soli concorsi svolti nelle province alluvionate ma ai cittadini che lì risiedono. I quali, a ben vedere, potrebbero partecipare a bandi di concorso in tutte le Regioni d’Italia.
Di fatto, quindi, i termini per presentare la domanda di partecipazione alle procedure concorsuali non valgono per questi cittadini, in quanto sospesi fino al 31 agosto, andando ad allungare i tempi per la definizione delle graduatorie e quindi delle relative assunzioni.
Se, ad esempio, un concorso prevedeva una scadenza per le domande al 20 maggio con 30 giorni di pubblicazione, questo termine viene sospeso fino al primo settembre. Per i soggetti domiciliati nei territori alluvionati sarà possibile presentare domanda fino al 20 settembre.
Se, invece, viene bandito un concorso dopo il 1° maggio, per i soggetti domiciliati nelle province colpite dall’alluvione i termini inizieranno a decorrere dal 1° settembre e si potranno ricevere le domande entro quanto previsto dal bando (generalmente o 15 o 30 giorni).