DANNO ERARIALE NELLE PROCEDURE DI SOMMA URGENZA

DANNO ERARIALE NELLE PROCEDURE DI SOMMA URGENZA

La Corte dei Conti del Piemonte ha pronunciato una sentenza rilevante sul danno erariale legato a una procedura di somma urgenza.

La Procura Regionale ha convenuto in giudizio i signori X,Y,Z, per sentirli condannare al risarcimento, in favore del Comune di X, di un danno erariale pari a 184.695,93 €, asseritamente subito per l’illegittimo affidamento dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale.

I motivi del contendere riguarda la validità dell’obbligazione civilistica derivante dai provvedimenti adottati dal Sindaco P. e dall’ing. B. per l’affidamento di tali lavori. La Corte ha stabilito che, in assenza di un valido contratto e dei presupposti di urgenza, il pagamento effettuato dall’ente configura un danno patrimoniale. Il contratto d’appalto, formalizzato solo dopo l’esecuzione dei lavori , non è stato ritenuto giuridicamente valido.

Nessuna obbligazione valida – Non essendosi giuridicamente perfezionato alcun contratto a carico dell’ente locale, il Comune non aveva alcun obbligo civilistico di pagamento. Il debito corrispondente è stato quindi dichiarato non riconoscibile. Anzi, come sottolineato dalla Corte, il pagamento effettuato ha costituito in sé un danno al patrimonio pubblico.
Vincolo della forma scritta – Esclusa la possibilità di configurare un contratto mediante accettazione tacita (art. 1327 cc), la Corte ha ribadito che i contratti della Pubblica Amministrazione devono rispettare il vincolo della forma scritta ad substantiam (artt. 16 e 17, RD n. 2440/1924), senza deroghe, nemmeno in situazioni di somma urgenza.
Assenza dei presupposti di somma urgenza : i lavori sono iniziati sei mesi dopo l’affidamento, contraddicendo la necessità di interventi immediati previsti dall’art. 163 del D.Lgs. n. N. 50/2016.

La Corte ha chiarito che, anche in presenza di situazioni emergenziali, il procedimento semplificato permette di derogare all’evidenza pubblica ma non alle norme sulla forma contrattuale. Solo un contratto valido avrebbe potuto giustificare il pagamento effettuato.

La sentenza sancisce la responsabilità amministrativa dei convenuti e impone il risarcimento del danno erariale al Comune di X. Questa vicenda evidenzia l’importanza di rispettare rigorosamente le norme a tutela della trasparenza e della corretta gestione delle risorse pubbliche.

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