DANNO ERARIALE SE LA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE AVVIENE SENZA I REQUISITI RICHIESTI

Dall’esame dei documenti si può rilevare che la dott.ssa X, che non era dirigente, ma funzionario nominato direttore di servizio ai sensi del comma 4 bis, non aveva espletato il quinquennio nelle funzioni dirigenziali, considerato che il comma 4 sexies sopra richiamato impediva che le funzioni svolte potessero essere valutate ai fini dell’accesso alla carriera dirigenziale, con ciò escludendo qualunque equiparazione, in disparte la circostanza che la sua nomina quale direttore di servizio fosse del mese di gennaio 2017, ovvero risalente a soli tre anni prima della vicenda in esame.

L’Assessore Y non poteva ignorare le norme sopra richiamate, essendo contenute nella legge cardine dell’organizzazione amministrativa della Regione, come non poteva non sapere a quale titolo la dott.ssa X fosse stata nominata “dirigente”.

Corte dei Conti, sezione giurisdizionale della Regione Sardegna, sentenza n. 189 del 23 novembre 2023

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