Modifica all’articolo 106 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di oneri di spesa relativi all’incarico di segretario comunale.
La figura del segretario comunale è disciplinata nell’ordinamento giuridico italiano quale organo monocratico di vertice nella dirigenza amministrativa dei comuni. Il segretario comunale dipende dal Ministero dell’interno, pur prestando servizio con funzioni di assistenza qualificata giuridico-amministrativa agli organi dell’ente locale presso cui svolge il proprio servizio; è il pubblico ufficiale che
cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta, è notaio per gli atti pubblici redatti nell’interesse dell’ente ed è anche garante dell’imparzialità, delle misure anticorruzione e della trasparenza dell’azione amministrativa.
In qualità di dirigente apicale sovrintende e coordina l’attività dei dirigenti nello svolgimento delle proprie funzioni. Tale figura professionale, quindi, svolge il suo delicato compito in una posizione di equilibrio tra la missione di garanzia costituzionale di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa e la funzione di doveroso supporto agli amministratori nel
l’attuazione dei propri programmi politico-elettorali.