DECRETO CORRETTIVO - GESTIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEGLI ENTI LOCALI

DECRETO CORRETTIVO – GESTIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE NEGLI ENTI LOCALI

Gestione e contabilizzazione delle opere pubbliche negli Enti locali alla luce del 17° decreto correttivo ai principi contabili allegati al decreto legislativo n. 118/2011.

L’articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedeva che gli Enti locali aggiudicatori adottassero il programma
triennale e l’elenco annuale dei lavori, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli Enti di cui al
decreto legislativo n. 118 del 2011, scorrendo l’annualità pregressa e aggiornando i programmi
precedentemente approvati, sulla base di analisi dei bisogni dell’Ente locale ed in particolare le opere
da realizzare, individuando le risorse finanziarie cui attingere, le priorità e le caratteristiche dei medesimi.

I lavori pubblici per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento, non vengono riproposti nel
programma successivo, ma possono essere modificati nel corso dell’anno previa approvazione
dell’organo esecutivo.

Con l’art. 37 del nuovo Codice degli appalti (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) la procedura viene
sostanzialmente confermata, eccezion fatta per i lavori pubblici e l’acquisizione di beni e servizi, il cui
importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 50, commi 1 e 2, come segue:

  • per i lavori pubblici il limite passa da € 100.000,00 a € 150.000,00;
  • per l’acquisizione di beni e servizi il montante lievita da € 40.000,00 a € 140.000,00;
  • i lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera
    a), (€ 5.382.000) sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle
    alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della
    progettazione;
  • i lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma
    1, lettera a), (€ 5.382.000) sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità
    delle alternative progettuali.

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