DETERMINAZIONE DEL LIMITE CUI ADEGUARE IL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE

La questione concerne l’interpretazione dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in ordine alla modalità di adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al fine di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione integrativa riferito all’anno 2018, e la relativa base di calcolo, sia nell’anno base che in quello di applicazione del limite, e, in particolare, se debbano essere considerate le assunzioni di personale dirigenziale a tempo determinato effettuate ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La questione di massima all’esame di questa Sezione ha origine da una richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Genova. In particolare, l’ente ha chiesto di conoscere l’avviso della Corte rispetto al seguente quesito: «se sia possibile, tenuto conto di quanto precedentemente esposto, considerare, ai fini dell’applicazione della norma de qua, anche il personale assunto ai sensi dell’articolo 110 TUEL».

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