È arrivato il primo correttivo alle nuove modalità di calcolo degli spazi finanziari da destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato dei Comuni. L’articolo 57, comma 3-septies del Dl 104/2020 come da legge di conversione introduce l’esclusione dal calcolo del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, necessario per verificare la virtuosità dei Comuni e determinare il margine disponibile per nuove assunzioni, delle spese di personale per assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste dalla normativa. La spesa è quella correlata alle assunzioni effettuate da ora innanzi, a valle cioè della conversione in legge del decreto; e la sua esclusione dal computo decorre dal 2021.
Di pari passo, non andranno neppure considerate tra le entrate correnti, che sono com’è noto il denominatore del rapporto richiesto dal Dm assunzioni, le somme rimborsate a fronte di quella spesa.
L’esclusione vale, ovviamente, solo per il periodo in cui è garantito il finanziamento e in caso di rimborso parziale si dovrà tenere conto dell’importo proporzionato.
La questione, recentemente esaminata dalla Corte dei conti della Lombardia nella deliberazione n. 125/2020, non trova risposta nel comma in esame, che ragiona di spesa ed entrate espressamente correlate a nuove assunzioni – e le convenzioni in esame non portano nuovi ingressi nelle amministrazioni – e sorgenti da specifiche disposizioni di legge.
Corte dei Conti, sezione Lombardia, parere 24/09/2020