L’Agenzia delle Entrate, nell’interpello n. 519/2020, chiarisce che il premio di 100 euro, riconosciuto con il decreto Cura Italia ai lavoratori dipendenti per le giornate di presenza al lavoro nello scorso mese di marzo, compete anche al lavoratore sindacalista impegnato in attività, in caso di convocazione del datore dei propri dipendenti in distacco o in permesso sindacale.
Il bonus è riconosciuto anche nel caso in cui l’attività venga svolta presso la sede sindacale, a condizione che il sostituto d’imposta abbia acquisito la documentazione finalizzata alla attestazione della presenza.
L’Agenzia precisa che le norme sui distacchi e permessi sindacali (articoli 31 e 32 del Dpr 164/2002) non prevedono l’interruzione del rapporto di lavoro in caso di svolgimento dell’attività sindacale, perché questa attività configurando una diversa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Quindi non rappresenta una circostanza ostativa al riconoscimento dell’incentivo.
Si legge nel parere, però, che affinché possa trovare applicazione l’articolo 63 del decreto Cura Italia, anche l’attività sindacale deve essere svolta in presenza. Pertanto, è necessario che su convocazione dell’amministrazione i dipendenti in distacco o in permesso sindacale risultino presenti in ufficio.
Se invece l’attività sindacale è svolta in altri luoghi, ad esempio presso la sede sindacale, sarà cura dell’Amministrazione di appartenenza acquisire l’attestazione della presenza e riconoscere, sotto la propria responsabilità, il beneficio economico.
Agenzia delle Entrate n. 519/2020