La proroga dello stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021 comporta un impatto sulla sui regolamenti del lavoro agile semplificato, posticipando di un mese il termine di efficacia delle deroghe introdotte nell’ambito dell’articolo 87, comma 1, lettera b) del decreto «Cura Italia», quelle che di fatto consentono di applicare il lavoro agile in deroga agli obblighi informativi e all’accordo con il lavoratore. Questo perché l’articolo 87 ancora il lavoro agile quale modalità ordinaria con la quale rendere la prestazione lavorativa, al termine dell’emergenza sanitaria, ovvero a una data antecedente stabilita con Dpcm.
Nel complesso quadro normativo di riferimento va tenuto in evidenza che tra il Decreto «Cura Italia» e l’ultima proroga dello stato di emergenza intervenuta a opera del decreto legge n. 125 del 7 ottobre, si è messo l’articolo 263 del decreto Rilancio che ha mostrato l’evidenza di una progressiva uscita dalla normativa emergenziale in tema di lavoro agile.
Il decreto Rilancio ha disposto infatti una serie di scadenze intermedie che hanno indicato nel 31 dicembre, il termine del lavoro agile semplificato.
A ben vedere l’articolo 263 ha cronologicamente dapprima esplicitato la cessazione delle limitazioni correlate alla necessità di giustificare la presenza nei luoghi di lavoro a partire dal 15 settembre (lettera a), comma 1, dell’articolo 87 del Dl 18/2020), disponendo infine l’applicazione del lavoro agile semplificato al 50% dei lavoratori impiegati in attività smartizzabili (deroghe di cui alla lettera b), comma 1, dell’articolo 87 del Dl 18/2020) fino al 31 dicembre.