Dal 1° gennaio 2024 è ammessa la qualificazione con riserva solo sulla base delle previsioni dell’articolo 63 del d.lgs. 36/2023. Tale qualificazione ha carattere di “eccezionalità” ed è disposta, previa valutazione istruttoria, da specifica delibera dell’Autorità, al fine di “consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta”.
Per le stazioni appaltanti che intendano procedere a qualificazione con riserva, Anac mette a disposizione un modulo da presentare via pec.
A titolo esemplificativo, la menzionata forma di iscrizione con riserva potrà essere disposta nei casi enti di nuova costituzione, di fusione tra enti, eccetera.
Le stazioni appaltanti e centrali di committenza interessate alla richiesta di iscrizione con riserva, dovranno pertanto presentare specifica domanda esclusivamente mediante la compilazione del modulo presente nel sito dell’Autorità da trasmettere, unitamente alla documentazione indicata nel modulo, via Pec all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it.
Soltanto in caso di esito positivo dell’istruttoria, che sarà prontamente comunicato dall’Autorità, le amministrazioni interessate dovranno accedere al “Servizio Qualificazione delle stazioni appaltanti” e procedere alla compilazione della domanda per via telematica ai fini della pubblicazione nell’Elenco dichiarando, tramite l’apposito flag presente nell’applicativo, di “rientrare tra i soggetti qualificati con riserva”.
Le domande di qualificazione con riserva, inoltrate con modalità e procedure diverse da quelle sopra specificate, non saranno prese in considerazione.
Tenuto conto dei limiti stringenti e della “eccezionalità” della qualificazione con riserva, Anac invita tutte le amministrazioni a verificare preventivamente l’effettivo punteggio ottenuto dal sistema “Servizio Qualificazione” al fine di procedere, laddove possibile, con la qualificazione ordinaria.