LA MODIFICA DEL RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME NEGLI ENTI LOCALI

DISSESTO, LE COMPETENZE DELL’ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il sindaco di un Comune ha chiesto un chiarimento in materia di dissesto, volto a conoscere la corretta interpretazione degli artt. 252, comma 4, e 254, commi 3 e 7, del TUEL, nonché dell’art. 5, comma 2, del d.l. 80/2004.

In particolare, il comune ha chiesto se competa all’Organismo straordinario di liquidazione (O.S.L.) oppure agli Organi ordinari dell’ente sottoscrivere la transazione giudiziale, “relativa ad eventi accidentali accaduti nel periodo antecedente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato laddove: il ricorso giudiziale sia stato notificato all’ente nel periodo successivo a tale data”.

I magistrati contabili della Campania, nella delibera 110/2022 depositata il 29 novembre 2022, hanno ricordato che:

– l’art. 252, c. 4, del TUEL ascrive all’O.S.L. il ruolo di dominus del dissesto, riconoscendogli la “competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato” e segnatamente il compito di provvedere, tra gli altri “alla rilevazione della massa passiva (…) e alla liquidazione e pagamento” della stessa;

– nella suddetta massa passiva, a norma dell’art. 254, c. 3, del TUEL, sono da ricomprendere anche i debiti derivanti da transazioni compiute dall’OS.L. che è autorizzato, ai sensi del successivo comma 7 a “transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relativi a debiti rientranti nelle fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall’atto di transazione nel piano di rilevazione”;

– tali disposizioni sono state oggetto di interpretazione autentica ad opera dell’art. 5, c. 2, del d.l. 80/2004, secondo cui ai fini dell’applicazione dei richiamati artt. 252, c. 4, e 254, c. 3, “si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico”.

La Corte dei Conti della Campania ha confermato che ciò che conta, ai fini dell’imputabilità alla massa passiva del dissesto, è la correlazione del debito agli atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato.

Qualora si spostasse, in capo alla gestione ordinaria, il peso economico del debito, si violerebbe la regola della concorsualità nel soddisfacimento del credito (in quanto con la transazione si sottrarrebbe il debito alla rilevazione della massa massiva del dissesto) pregiudicando, al contempo, l’effettivo risanamento dell’ente.

I magistrati contabili campani, pertanto, hanno precisato che, pendente il dissesto, le transazioni giudiziali aventi ad oggetto debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, devono necessariamente rientrare nella massa passiva (ex artt. 252, comma 4, e 254, comma 3, d.lgs. 267/2000) ed essere affidate alla competenza dell’O.S.L., a condizione che la definizione transattiva intervenga prima dell’approvazione del rendiconto della gestione, ex art. 256, comma 11, d.lgs. 267/2000.

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