La Corte dei Conti si è pronunciata sul conto giudiziale di un ente. Il conto, pur formalmente corretto, è stato ritenuto non qualificabile come conto giudiziale in quanto riguardava beni mobili in uso all’ufficio, per i quali il funzionario aveva un mero “debito di vigilanza” e non un “debito di custodia”.
Il consegnatario per debito di custodia è infatti un agente contabile al quale è affidata la conservazione, la gestione, la distribuzione ed il rifornimento dei beni mobili destinati ad altri uffici e per questo è assoggettato al giudizio della Corte dei conti cui rende annualmente il conto giudiziale della propria gestione. Invece, il debito di vigilanza fa riferimento al soggetto che ha la funzione di sorvegliare il corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché nelle ipotesi di gestione delle scorte operative di beni assegnati all’ufficio e destinati all’uso.
Principi Giuridici Chiave
- Distinzione tra “debito di custodia” e “debito di vigilanza”: La sentenza ribadisce la distinzione fondamentale tra queste due figure. Solo i consegnatari con “debito di custodia”, ovvero coloro che gestiscono un magazzino o deposito di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative dell’amministrazione, sono tenuti a rendere il conto giudiziale. Chi ha un “debito di vigilanza”, invece, è responsabile della mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e della gestione delle scorte operative strettamente funzionali alle esigenze dell’ufficio; si parla, in quest’ultimo caso, di “agente amministrativo” tenuto alla definizione del conto amministrativo (sez. giurisd. Piemonte, sent. n. 302 del 25 novembre 2021; sez. giurisd. Calabria, sent. n. 213 del 12 dicembre 2022), con il conseguente obbligo di dimostrare la consistenza e la movimentazione dei beni attraverso le scritture dell’Ente (inventario, giornale di entrata e di uscita, prospetto delle variazioni, buoni di carico e di scarico, scheda dei beni mobili, ecc.) (sez. giurisd. Trentino Alto Adige, sent. n. 53 del 14 dicembre 2016), anche ai fini del controllo di gestione (sez. giurisd. Toscana, sent. n. 3 del 5.1.2017)
- Obbligo di resa del conto giudiziale per i beni mobili degli Enti locali: L’art. 93 del T.U.E.L. sancisce l’obbligo di resa del conto giudiziale per “il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché per coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti”.
- Esclusione dei beni in uso ordinario dagli obblighi di rendicontazione giudiziale: I beni giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l’ordinario funzionamento degli stessi sono esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione.
- Improcedibilità del giudizio di conto in assenza di “debito di custodia”: Nel caso specifico, poiché i beni indicati nel conto erano in uso all’Ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali e non custoditi in un deposito, Di Battista aveva un mero obbligo di “vigilanza”, facendo venir meno i presupposti per la resa del conto giudiziale.
Il caso ci offre lo spunto per una riflessione ed un approfondimento sulla distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza, come emerge dalla sentenza e dalla relativa giurisprudenza:
Basi Normative
- Art. 32 R.D. n. 827/1924:
Esclude l’obbligo di resa del conto giudiziale per chi ha beni in consegna “per solo debito di vigilanza” o per oggetti destinati all’uso immediato negli uffici. - Art. 12 D.P.R. n. 254/2002:
Sancisce che i consegnatari con “debito di vigilanza” non sono tenuti al conto giudiziale, a differenza di quelli con “debito di custodia” (artt. 11 e 23 dello stesso decreto).
Caratteristiche Distintive
Debito di Custodia | Debito di Vigilanza |
Gestione di magazzini/depositi con beni mobili destinati a ricostituire scorte operative. | Sorveglianza su beni in uso diretto negli uffici o servizi. |
Beni sono stock per rifornimenti periodici (es. materiali di cancelleria, attrezzature). | Beni sono strumentali all’attività quotidiana (es. computer, arredi). |
Obbligo di rendicontazione giudiziale (conto giudiziale) alla Corte dei Conti. | Obblighi limitati alla rendicontazione amministrativa interna (es. inventari). |
Configura un debito di materie/oggetti con obbligo restitutorio. | Nessun obbligo restitutorio, ma vigilanza sull’uso corretto. |
Criteri Applicativi dalla Giurisprudenza
- Finalità dei beni:
- Custodia: Beni destinati a rifornire altri uffici o a mantenere scorte.
- Vigilanza: Beni utilizzati direttamente per il funzionamento dell’ufficio.
- Quantità delle giacenze:
- Se le scorte superano le necessità operative ordinarie, si configura la custodia (es. magazzino centrale con stock elevati).
- Se le scorte sono strettamente funzionali all’uso immediato, si applica la vigilanza.
- Struttura organizzativa:
- Presenza di un magazzino fisico con movimenti di carico/scarico → Custodia.
- Beni distribuiti direttamente agli uffici → Vigilanza.
Conseguenze Giuridiche
- Debito di custodia:
- Obbligo di conto giudiziale (con sanzioni per omissione).
- Soggetto a giudizio di conto per accertare responsabilità patrimoniali.
- Debito di vigilanza:
- Improcedibilità del giudizio di conto (come nel caso di specie).
- Responsabilità limitata alla corretta gestione amministrativa (es. inventari, controllo uso beni).
Rilevanza Pratica per gli Enti Locali
- Verifica preliminare: Classificare correttamente i beni in base alla destinazione d’uso.
- Formazione del personale: Chiarezza sui ruoli di “custode” e “vigilante”.
- Adempimenti documentali:
- Per la custodia: Redigere il conto giudiziale (modello 24 D.P.R. 194/1996).
- Per la vigilanza: Mantenere registri inventariali e documentazione amministrativa.
Corte dei Conti – Sentenza n. 52/2025
A cura di Avv. Roberto Mastrofini