Il divieto di pantouflage impedisce a un dipendente pubblico, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di lavorare per soggetti privati verso cui ha esercitato poteri autoritativi o negoziali.
Il caso riguarda un impiegato quadro di una società in-house regionale che aveva svolto il ruolo di Responsabile unico del progetto (RUP) in appalti con una società controllata di un gruppo privato. L’ANAC ha stabilito che il ruolo di RUP e la convalida di perizie di variante rientrano nei poteri autoritativi e negoziali.
Il divieto si applica anche quando il dipendente ha esercitato tali poteri verso società controllate di un gruppo, se esiste un potere di coordinamento e direzione tra la società capogruppo e le controllate. Questo per evitare rischi di parzialità dovuti alla prospettiva di un incarico presso la società controllante.