Il Decreto Legge 183/2020, all’articolo 13, comma 2, lettera a) prolunga di un altro anno la validità della norma speciale contenuta nell’articolo 1, comma 4, del decreto legge 32/2019.
Pertanto, i soggetti attuatori delle opere pubbliche potranno affidare anche nel 2021 incarichi di progettazione definitiva o esecutiva delle opere pubbliche, pur in assenza della provvista finanziaria necessaria a realizzare l’opera.
L’accertamento della fattibilità e della finanziabilità dell’opera pubblica è «condizione minima e imprescindibile per il conferimento di un incarico di progettazione, al fine di evitare una spesa di denaro pubblico inutile».
Gli enti potranno proseguire l’attività di progettazione delle opere pubbliche senza soluzione di continuità, grazie alla deroga mantenuta anche per il 2021 prevista nel Dl 32/2019.
Dl 183/2020