È POSSIBILE IN SEDE DI GARA LA SOSTITUZIONE DELLA CONSORZIATA DESIGNATA, UNA VOLTA PERDUTI I REQUISITI EX ART. 80, CON ALTRO SOGGETTO IN POSSESSO DEI NECESSARI REQUISITI

Consorzio Stabile viene escluso dalla gara ( appalto di lavori ), per aver indicato quale esecutrice un’impresa che non aveva dichiarato nel DGUE una risoluzione contrattuale.

Viene precisato nel provvedimento che non è consentita la designazione di un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, ai sensi dell’art. 48, co. 7-bis, del d.lgs. n. 50/2016, essendo la disposizione inapplicabile qualora la modifica soggettiva sia finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo alla consorziata, che unitamente al Consorzio deve possedere i requisiti generali di partecipazione.

Il Consorzio ricorre avverso l’esclusione sostenendo, tra i vari motivi, che la stazione appaltante doveva verificare l’ammissibilità della sostituzione della consorziata esecutrice, affermando il possesso da parte del Consorzio dei requisiti di qualificazione venuti a mancare, o la possibilità di designare altra consorziata adeguatamente qualificata.

Tar Campania, Napoli, Sez. I, 13/07/2022, n. 4731

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