ECONOMIE DA PNRR PER TRANSIZIONE DIGITALE

I risparmi ottenuti dai contributi del PNRR dedicati alla digitalizzazione possono ora essere utilizzati liberamente, senza vincoli specifici!

Durante il recente webinar “PA digitale 2026 guida pratica per superare con successo i controlli formali previsti dagli Avvisi PNRR”, organizzato dal Dipartimento della transizione digitale insieme ad Anci.”, è stato chiarito che le amministrazioni locali hanno la flessibilità di destinare questi fondi anche oltre l’ambito digitale. Questo approccio più elastico si allinea perfettamente con le regole contabili generali, offrendo ai comuni maggiore libertà nell’ottimizzazione delle risorse.

Punto chiave: L’adozione del sistema “lump sum” permette di concentrarsi sugli obiettivi piuttosto che sul dettaglio delle spese, con una rendicontazione semplificata.

Rispetto alle indicazioni piuttosto rigide fornite inizialmente, è emersa una lettura molto più flessibile, in linea con le regole contabili generali.

Infatti con il c.d. sistema “lump sum”: l’erogazione dei fondi è avvenuta per obiettivi (secondo il modello già sperimentato con il Fondo Innovazione) e non anche attraverso la progettazione puntuale della spesa.

Ad integrazione della verifica del raggiungimento del risultato, ciascun comune, nella richiesta di erogazione del contributo, deve attestare il rispetto delle disposizioni del PNRR, inclusa la regolare esecuzione da parte del responsabile di progetto.

Come comportarsi da un punto di vista delle scritture contabili:

  • gli accertamenti di entrata sono registrati con l’avvenuta comunicazione dell’ammissione al finanziamento, con esigibilità all’esercizio in cui si raggiungono gli obiettivi.
  • contestulamente all’entrata si procede all’iscrizione della spesa correlata, che deve essere impegnata secondo esigibilità.
  • Le eventuali eccedenze possono essere impiegate per le medesima finalità dell’avviso, ma non c’è un vincolo in tal senso. Per cui gli enti possono finanziare anche spese “non digitali”, tenendo comunque presente che si tratta di entrate di carattere straordinario che non possono, quindi, finanziare uscite ricorrenti.
  • Se le somme sono confluite nel risultato di amministrazione sarà necessario applicare quest’ultimo, nel rispetto della vigente disciplina contabile.

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