Un comune pone alla Corte regionale due quesiti. Il primo: “Al fine del recupero delle maggiori somme confluite indebitamente nel “Fondo per le risorse decentrate”, sia ancora oggi ritenuto corretto usufruire dell’importo derivante dalla rinuncia alla capacità assunzionale, come previsto dall’art. 1, commi 226 e 228, della Legge n. 208/2015, posto che la normativa di riferimento per il calcolo delle capacità assunzionali ha subito una sostanziale modifica con l’art. 33 co.2 D.L. n. 34/2019 convertito dalla L. n. 58/2019”.
Nell’ipotesi affermativa, il Comune istante chiede, altresì, se “la rinuncia sopra evidenziata debba essere considerata stabile o possa limitarsi agli anni in cui è necessario effettuare il recupero delle somme indebitamente erogate”.