Il Collegio interviene sulla richiesta di chiarimenti relativa alle modalità di incremento dell’indennità di funzione del sindaco e in particolare, se tale incremento debba avvenire prendendo come riferimento l’importo dell’indennità di funzione ridotta del 10%, in ossequio all’art.1, comma 54, della legge finanziaria n. 266/2005, oppure se debba essere preso come riferimento l’importo del D.M. 119/2000 senza applicare detta riduzione del 10%”.
I magistrati contabili hanno affermato a chiare lettere che la riduzione dell’indennità ha carattere strutturale. “Il carattere strutturale di questo taglio lineare ha trovato conferma, anche se in via espressa solo con riferimento ai comuni sotto i 3000 abitanti, nel D.M. del Ministero degli interni del 23 luglio 2020, dove all’art. 1, con riferimento alle “misure mensili dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119”, viene precisato che, comunque, resta “ferma (..) la riduzione del 10 per cento di cui all’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.
Non si pone in contrasto con il quadro normativo e interpretativo sin qui delineato, nemmeno la nota del MEF – RGS prot. n 1580 del 5.1.2021 (indirizzata all’ANCI) laddove afferma che “i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza”.
“L’espressione la pregressa indennità di funzione attribuita, infatti, presuppone il concetto di una “attribuzione” in ragione dei parametri vigenti, inclusi i tagli lineari strutturali”.