ENTI LOCALI, L’ASSENZA NON TAGLIA L’INDENNITÀ DI POSIZIONE – ILLEGITTIMO IL REGOLAMENTO CHE REVOCA INCARICO E COMPENSO DOPO 30 GIORNI FUORI UFFICIO

È illegittima la previsione regolamentare di un ente locale che dispone la sospensione della retribuzione di posizione organizzativa in caso di assenza prolungata dal servizio dell’incaricato.
È questa la conclusione cui giunge la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 19192/2022.
La regolamentazione interna di un ente locale campano ha previsto, in merito alla disciplina delle posizioni organizzative, che l’assenza prolungata dal servizio (per 30 giorni consecutivi), dovuta per qualsiasi causa, comporta la sospensione dell’incarico e della relativa indennità.
Un dipendente, a fronte di un’assenza prolungata dal servizio per malattia e dell’applicazione della disposizione, ha chiesto all’amministrazione di rivedere la propria posizione, ritenendola illegittima.
Per il dipendente la ratio risiede nel presupposto che il regolamento degli uffici e dei servizi non può incidere sul trattamento economico delle assenze dal servizio, di esclusiva competenza di legge e contrattazione collettiva.
La questione è arrivata in?Cassazione.
Secondo la Corte il regolamento comunale degli uffici e dei servizi non può intervenire sulla materia delle posizioni organizzative.
Invocando gli articoli 2, 40 e 45 del Dlgs 165/2001, si afferma che gli interventi normativi di riforma del pubblico impiego privatizzato hanno riservato agli atti unilaterali dell’amministrazione pubblica le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, l’individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e dei modi di conferimento della loro titolarità, la determinazione delle dotazioni organiche complessive. Mentre la disciplina del rapporto di lavoro è stata riservata alla legge e alla contrattazione collettiva.
Il Comune non poteva quindi prevedere attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi un’ipotesi di «sospensione della posizione organizzativa», essendo la disciplina del trattamento economico riservata alla contrattazione collettiva (all’epoca dei fatti articoli da 8 ad 11 del contratto del 31 marzo 1999; oggi il riferimento è l’articolo 13 e seguenti del contratto del 21 maggio 2018).
Allo stesso modo, prosegue la sentenza, il regolamento degli uffici e dei servizi non poteva incidere sul trattamento economico delle assenze dal servizio, oggetto di riserva alla contrattazione collettiva e di specifiche disposizioni legislative.
Sulla retribuzione di posizione del ricorrente, trattandosi di assenze per malattia, trova applicazione la decurtazione durante i primi 10 giorni prevista dall’articolo 71 del Dl 112/2008. – (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 19192 del 14 giugno 2022)

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