Quando il bando di selezione stabilisce un punteggio per l’iscrizione a un albo professionale, senza alcuna graduazione tra le possibili in possesso dei candidati, al concorrente che ne possiede anche solo una e a prescindere dall’attinenza rispetto alla funzione, deve essere attribuito il punteggio stabilito.
Lo ha affermato il Tar Calabria-Catanzaro, sezione II, nella sentenza 10 novembre 2023 n. 1424. Quanto poi al punteggio da attribuirsi agli incarichi professionali è corretto che la responsabilità di procedimento non venga valorizzata quando conferita da un ente esterno e ovviamente attinente a compiti non riconducibili alle funzioni comunali.
Vale a dire che l’esperienza professionale maturata dal dipendente nello svolgimento dei compiti di responsabile del procedimento, che determina l’attribuzione in suo favore di un punteggio finalizzato al passaggio nella categoria professionale superiore, deve avere attinenza con i compiti e le funzioni degli enti locali.