Nella fattispecie, la Commissione tributaria regionale della Campania – sezione staccata di Salerno, ha rigettato l’appello del Comune di Praiano contro la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso di una coppia avverso l’avviso di accertamento per l’IMU del 2012, riguardante i benefici per la prima casa in caso di doppia residenza familiare in Comuni diversi. L’amministrazione comunale ha quindi presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che il diritto all’esenzione IMU per la prima casa non spettasse, poiché entrambi i coniugi non risiedevano nello stesso immobile (la moglie dimorava in un altro Comune).
L’Intervento della Corte Costituzionale
Tuttavia, la Corte ha ritenuto infondato il ricorso. I giudici hanno osservato che il Comune non ha considerato la decisione n. 209 del 2022 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni relative all’abitazione principale, affermando che per “abitazione principale” deve intendersi l’immobile in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, senza il requisito della residenza del nucleo familiare.
Contrasto con il Principio di Eguaglianza
La norma criticata dalla Corte Costituzionale contrastava con il principio di eguaglianza, poiché stabiliva una discriminazione irragionevole tra coniugi e singoli o conviventi. Infatti, mentre un possessore di immobile, anche in una convivenza di fatto, può godere dell’esenzione, i coniugi, una volta formata la famiglia, si vedono preclusa tale possibilità. Inoltre, la giustificazione dell’amministrazione comunale in termini di prevenzione dell’elusione fiscale non è stata ritenuta valida, poiché i Comuni dispongono di strumenti adeguati per verificare le dichiarazioni relative alla residenza.
Riguardo al Nucleo Familiare
Infine, la Corte ha osservato che l’art. 53 della Costituzione è stato violato, poiché la rilevanza delle relazioni familiari nell’ambito dell’IMU non è coerente con la natura di imposta reale, a meno che non ci sia una giustificazione ragionevole, che nel presente caso non sussiste.
La Decisione Finale
Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il contribuente aveva diritto all’esenzione per la prima casa. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022, è stato escluso che la nozione di abitazione principale richieda la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore. Pertanto, il beneficio spetta al possessore dell’immobile, anche se il coniuge risiede in un Comune diverso (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32339 del 03/11/2022, Rv. 666357).