I Comuni hanno la competenza esclusiva per approvare la pianta organica delle farmacie, che definisce le zone in cui collocarle. La Regione ha un ruolo residuale e interviene solo in caso di inerzia del Comune.
La pianta organica, rivedibile ogni due anni, mira a garantire una copertura capillare del servizio farmaceutico sul territorio. La competenza comunale è sancita dalla legge 475/1968, modificata dalla legge 27/2012.
Distanza di 200 Metri:
- Il trasferimento di una farmacia è soggetto a tre condizioni, tra cui il rispetto di una distanza minima di 200 metri da altre farmacie.
- Il Tar Bologna ha stabilito che questa distanza può essere derogata eccezionalmente se il farmacista dimostra:
- Indisponibilità di locali a distanza maggiore.
- Necessità di spazi maggiori per erogare ulteriori servizi.
- Insalubrità dei locali attuali.
- Assenza di pregiudizio per l’utenza.
Insegne:
- Il Tar Cagliari si è espresso sulla classificabilità delle insegne delle farmacie (insegna frontale e croce verde) come insegne pubblicitarie soggette al canone unico patrimoniale.
- La motivazione è che le farmacie, oltre all’erogazione di medicinali, offrono anche servizi diagnostici e digitali, assumendo anche una funzione commerciale.
- Sebbene la legge preveda l’esenzione dal canone per insegne obbligatorie di superficie non superiore a un metro quadrato, il Comune può assoggettare al canone insegne di farmacie che superano le dimensioni massime di 120 cm x 120 cm.