Con l’introduzione dell’
Nello specifico prevede l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.
L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
Periodicamente, l’importo
Pertanto il 31 maggio 2022 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 (primo trimestre 2022).
Si ricorda che l’Agenzia delle entrate
- trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI)
- ed elaborate senza scarto.
Se sono state emesse fatture
- il cedente/prestatore
- o, nel caso di autofatture per regolarizzazione di operazioni, il cessionario/
committente.
L’esito di tale elaborazione si concretizza nella messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrisp
- l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
- e l’elenco B (modificabile), che
contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).
Ai fini dell’individuazione
- la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre
- e la data di messa a
disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito) è precedente alla fine del trimestre.