Con nota pervenuta tramite il Consiglio delle autonomie locali, il sindaco della Città metropolitana di Roma capitale ha formulato il seguente quesito: “l’incarico di capo di gabinetto – per il quale siano esplicitamente escluse funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza e al quale siano affidate esclusivamente funzioni di supporto, affiancamento ed assistenza al Sindaco metropolitano – può essere conferito, con contratto a tempo determinato ed a titolo oneroso, a personale in quiescenza? In caso affermativo, tramite quale istituto giuridico?”
La richiesta di parere in epigrafe è ammissibile, sotto il profilo soggettivo, essendo sottoscritta dal Sindaco metropolitano e trasmessa a questa Sezione tramite il CAL. Attiene, inoltre, alla materia della spesa del personale e, in particolare, alla possibilità che soggetti collocati in quiescenza possano percepire una retribuzione a carico della finanza pubblica. In questi termini, il quesito, formulato in modo generale e astratto, rientra nella nozione di contabilità pubblica prevista dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/03, per come interpretata dalla giurisprudenza contabile.