FISCALIZZAZIONE DELL’ABUSO EDILIZIO

Ai sensi dell’art. 99 del codice del processo amministrativo, l’Adunanza plenaria ha affermato i seguenti principi:

  • con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive;
  • ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve procedersi alla individuazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 della l. n. 392 del 1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione (1).

Cons. Stato, A.P., 8 marzo 2024, n. 3

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