Al riguardo è sufficiente guardare che, in sintonia col mutato quadro ordinamentale, la lex specialis ha previsto la gestione della gara “integralmente con modalità telematica” (cfr., art. 2, comma 2, del bando) e che con nota del 6.4. 2021 la stazione appaltante ha escluso la pubblicità delle sedute della commissione di gara di apertura delle buste “elettroniche”, per prove di stanziamento sociale legato all’attuale emergenza sanitaria da Covid-19.
Occorre inoltre guardare stesso che, a. ‘ tecnologicamente ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangi presenza del contenuto delle offerte, in evoluzione dalla presenza o meno del pubblico, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di modifica”, garantendosi così, “non solo la tracciabilità di tutte le fasi,ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato” (TAR Lazio, Roma, sez. I quater, 13.10.2020, n. 10399).
TAR Perugia, 14.12.2021 n. 949