Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1963/2020, si è pronunciato in ordine alla richiesta di riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, concernente una gara di appalto telematica.
L’appellante chiede l’esclusione dalla gara della società aggiudicataria in quanto il file dell’offerta economica, caricato in piattaforma non è stato firmato digitalmente, come invece richiesto dal bando di gara a pena di esclusione.
In merito, il Collegio osserva che l’impresa per concorrere ha dovuto accreditarsi sul portale di gara e lo ha fatto designando il proprio legale rappresentante che ha firmato digitalmente. Lo stesso qualificandosi con l’accredito ricevuto, ha scaricato il modulo dell’offerta economica, lo ha compilato e lo ha restituito corredato dalla marca elettronica firmandosi digitalmente, marca che lui solo poteva utilizzare e che era associata a lui sulla base della sua firma digitale. Quindi l’offerta economica, essendo munita di quella specifica marcatura elettronica, è non solo inviolabile ma anche univocamente associata alla manifestazione di volontà attraverso la firma digitale per l’acquisto della marca stessa e poi volontariamente utilizzata.