In materia di contenzioso elettorale comunale, il TAR della Puglia, con la sentenza n. 215 del 13 febbraio 2025, ha stabilito che i ricorsi per la declaratoria di incandidabilità ed ineleggibilità a Sindaco devono essere presentati al Giudice Ordinario (G.O.), e non al Giudice Amministrativo.
Le controversie relative all’eleggibilità a Sindaco riguardano la tutela di un diritto soggettivo perfetto, ovvero il diritto all’elettorato passivo, e pertanto rientrano nella competenza del Giudice Ordinario. Questa giurisdizione non cambia anche se la questione viene sollevata impugnando un atto amministrativo, come la proclamazione degli eletti.
Il TAR Puglia ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da alcuni elettori che chiedevano l’annullamento dell’atto di proclamazione del Sindaco eletto, basandosi su presunte cause di incandidabilità e ineleggibilità. I ricorrenti sostenevano che il Sindaco avesse superato il limite di mandati previsto dalla legge e che avesse causato il dissesto economico del Comune.
Il Tribunale ha chiarito che la posizione del Sindaco eletto è un diritto soggettivo perfetto, e che la decisione sulla sua eleggibilità spetta al Giudice Ordinario, anche quando la questione è sollevata attraverso l’impugnazione di un atto amministrativo.
Tar Puglia, sezione III, sentenza numero 215 del 13 febbraio 2025