Una società titolare di autorizzazione rilasciata dal Comune di Roma per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico di linea mediante autobus cosiddetto di gran turismo, ha proposto un ricorso contro la presunta incompetenza del commissario straordinario di Roma capitale a deliberare il regolamento per il «servizio di trasporto pubblico di linea di gran turismo» e a imporre una tariffa per la circolazione degli stessi. Il Tar Lazio lo ha respinto e la società ha proposto appello al Consiglio di Stato.
I giudici del Consiglio di Stato hanno dichiarato inammissibile il ricorso richiamando il comma 9 dell’articolo 7 del codice della strada che prevede che i Comuni, con deliberazione della giunta, possano provvedere a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio; in caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
La ratio è quella di porre l’istituzione di zone pedonali e l’attribuzione del relativo potere in capo a un organo politico e non tecnico, giunta comunale, il quale lo eserciti con vasta discrezionalità amministrativa, in correlazione con varie valutazioni politiche.
Altresì, non è possibile affermare che si tratti di misure eccezionali per le quali sarebbero necessarie particolari motivazioni o attività istruttorie.
Consiglio di Stato, sentenza n. 4567, 2020
Sentenza n. 4567/2020