VIDEOSORVEGLIANZA - NO ALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE CHE VIOLA LA PRIVACY

I FILMATI DI VIDEOSORVEGLIANZA NON SONO UN DOCUMENTO AMMINISTRATIVO DEL QUALE SI POSSA RICHIEDERE L’ACCESSO ATTI

Il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo non può essere esercitato nei confronti delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale, atteso che l’istanza non ha ad oggetto un documento già esistente e nel possesso del soggetto intimato, ma è finalizzata a promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste.

Questo è l’interessante principio statuito dal Tar Catania, sez. I, con la sentenza 3376 del 22 dicembre 2022, n. 3376. Nel caso di specie, il ricorrente chiedeva l’accesso alle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza istallato presso il parcheggio di un ospedale al fine di individuare il responsabile dei danni cagionati alla propria auto.
L’A.S.P. di Catania rigettava l’istanza con tale motivazione: “l’accesso alle immagini della videosorveglianza in uso a questa struttura pubblica è consentito all’Autorità Giudiziaria e/o alle Forze dell’Ordine. Si rileva, altresì, che l’art. 22 della L.241/90, citato a sostegno della superiore richiesta, rientra nell’ambito dell’accesso documentale”.

Il Tar ha respinto il ricorso presentato dal richiedente, affermando che – in disparte la questione della dubbia riconducibilità dell’attività di videosorveglianza del parcheggio di una struttura sanitaria ad attività di pubblico interesse dell’Azienda (trattandosi piuttosto di una forma di tutela passiva e di vigilanza dell’immobile) – ove l’istanza stessa non sia finalizzata all’ostensione un documento/atto già esistente e
nel possesso del soggetto intimato, bensì ad ottenere una informazione circa un mero fatto (verosimilmente ripreso dalle telecamere di sicurezza) occorso, essa non ha ad oggetto documenti amministrativi specifici ed esistenti, con conseguente insussistenza del diritto di accesso.

Il principio già in modo conforme anche precedentemente stabilito dalle sentenze : Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6822; Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 2005; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1464. risulta a parere di chi scrive molto importante e chiarificatore specie per l’attività di videosorveglianza dei Comuni gestita dai Comandi di Polizia Locale.

Infatti secondo la sentenza, le immagini stesse di videosorveglianza non rappresentano tout court un documento amministrativo definito e formato in tutto per tutto del quale l’avente diritto potrebbe richiedere visione o copia alla pubblica amministrazione che lo detiene, ma bensì uno strumento endoprocedurale, utilizzato dalle forze di polizia nel corso di indagini penali o accertamento di illeciti.

Di fronte ad un reato, un sinistro stradale o ad altro illecito, il cittadino dovrà, in base ai casi fare denuncia, segnalazione, esposto o richiedere l’intervento degli organi di polizia, che eventualmente, anche ricorrendo all’ausilio delle telecamere pubbliche o private delle quali acquisiranno i filmati di interesse, redigeranno gli atti relativi e stenderanno il rapporto conclusivo.
Solo questi ultimi, contenenti l’eventuale filmato di videosorveglianza integrale o il verbale di analisi video redatto dagli operanti costituirà a tutti gli effetti il documento finale per il quale il cittadino potrà fare richiesta di accesso salvo in caso di procedimento penali i limiti dati dal segreto istruttorio e dalle indagini in corso.

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