I principi del diritto sono valori di fondo dell’ordinamento che condizionano a cascata non solo l’operatore del diritto, ma anche il legislatore, specie quando trattasi di principî costituzionali.
Si connotano come precetti generici, la cui realizzazione nel concreto avviene tramite disposizioni di rango inferiore o nella prassi applicativa: pertanto, destinatari privilegiati sono i produttori di norme e gli interpreti. Nel lessico comune si parla, con equivalenza semantica, di principi “generali del diritto” o “dell’ordinamento giuridico”, di principi “fondamentali”, di principi “direttivi”, di principi “informatori” o “regolatori” e così via.
I principi del diritto assolvono fondamentalmente a quattro funzioni (Bobbio): interpretativa (ausiliano nell’interpretazione delle disposizioni che contengono regole), integrativa (integrano la normazione nei casi in cui, ai sensi dell’art. 12 delle preleggi del c.c., le liti non siano risolvibili con il ricorso all’analogia), direttiva (impongono certi significati come norme sovraordinate alle altre norme) e limitativa (escludono attribuzioni di significati a norme sotto-ordinate perché non espressive di principio).