TRIBUTI - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

IL CALCOLO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Chiarimenti sul calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità. La Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, con la deliberazione n. 149/2024, ha precisato che per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) bisogna considerare i residui attivi iniziali di ogni anno, evitando di includere solo i residui conservati dopo le cancellazioni risultanti dall’ultima revisione ordinaria.

Esaminando il rendiconto 2022 del Comune di L., la Sezione ha rilevato che l’ente ha sottostimato gli accantonamenti al FCDE. Infatti, anziché prendere in considerazione i residui attivi iniziali di ciascun anno, il comune ha calcolato il fondo basandosi sui residui attivi ridotti dalle cancellazioni annuali, alterando così la valutazione della capacità di riscossione.

Tale modalità di calcolo, come evidenziato dai magistrati contabili, sovrastima la capacità di riscossione e sottostima gli accantonamenti necessari, generando incertezza sul risultato di amministrazione e potenzialmente un disavanzo occulto per l’esercizio 2022.

Per un corretto calcolo del FCDE, la Sezione ha ricordato i seguenti passaggi:

  • Determinare i residui conservati al termine dell’esercizio concluso, dopo il riaccertamento ordinario.
  • Calcolare la media degli incassi in conto residui rispetto ai residui attivi iniziali degli ultimi cinque esercizi.
  • Applicare una percentuale ai residui conservati corrispondente al complemento a cento delle medie calcolate.

Le indicazioni della Sezione hanno valore generale per tutti gli enti locali, che devono attenersi a tali principi contabili per garantire la corretta gestione finanziaria e il mantenimento dell’equilibrio di bilancio.

La Sezione ha disposto che il Comune riesamini il calcolo del FCDE sia per il rendiconto 2022 che per quello 2023, rideterminando l’importo del Fondo e riapprovando il risultato di amministrazione. Qualora emerga uno svantaggio, il comune dovrà adottare le misure correttive previste dal TUEL (art. 188).

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