Il canone per l’uso del demanio marittimo è una prestazione imposta in base all’articolo 23 della Costituzione che non ha tuttavia natura tributaria né può essere considerato come un mero canone locatizio, poiché alla sua struttura e quantificazione concorre la specifica destinazione all’interesse pubblico impressa al bene demaniale.
Più precisamente, assolve ad una funzione «sia corrispettiva del vantaggio scaturente dal diritto di uso esclusivo del bene demaniale, sia compensativa del nocumento patito dall’interesse pubblico soddisfatto dal non più consentito o limitato originario diritto di uso collettivo del bene».
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza n. 204 del 2024) che, diversamente dal Tar Toscana, ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (di seguito Autorità) aveva aumentato il canone concessorio di una banchina per il fatto che quest’ultima era asservita ad un opificio di proprietà dello stesso concessionario.