Le discordanze che sarebbero state rinvenute tra la relazione e la scheda dell’offerta – che peraltro nel merito sono anche contestate dalla controinteressata, riguardando profili tra di loro non congruenti – riguardano elementi non oggetto della valutazione e della attribuzione del punteggio.
Anche a prescindere dal principio di tassatività, la conforme redazione su alcuni punti in due documenti diversi sarebbe stata semmai ragionevolmente esigibile in relazione ai contenuti direttamente oggetto di attribuzione del punteggio, poiché l’eventuale divergenza avrebbe potuto – ma sempre all’esito della corretta interpretazione ed eventuale contraddittorio con l’interessata – mettere a rischio la certezza dell’offerta tecnico-economica.
Ma nel caso specifico, tale circostanza non ricorre. Gli elementi di cui si discute non sono stati direttamente oggetto di valutazione con uno specifico punteggio, e su tale punto la lex specialis è chiara, disponendo che “la relazione tecnico descrittiva ed i suoi allegati saranno utilizzati ai fini dell’attribuzione dei punteggi secondo i criteri più avanti descritti”, precisando anche che “La Stazione Appaltante attribuirà il punteggio, secondo i criteri più avanti specificati, solo agli elementi dove nel campo “elemento a punteggio” è indicato il riferimento al relativo criterio di valutazione”.